Rilanciare la militanza laica e un moderno anticlericalismo
11 febbraio 1929 – 2019: siamo a 90 anni dai Patti Lateranensi, che hanno riconosciuto la sovranità dello Stato della Città del Vaticano, il cattolicesimo quale religione di Stato, grandi vantaggi economici alla chiesa, l’adeguamento delle leggi italiane a quelle vaticane su matrimonio e divorzio, l’insegnamento della religione cattolica, ecc.
Il Concordato è stato il patto clerico-fascista, “l’alleanza fra il manganello e l’aspersorio” (Ernesto Rossi) che ha stabilizzato il fascismo, con Pio XI che ha definito Mussolini uomo della Provvidenza. Sono seguiti altri Patti con vari regimi reazionari e con il Reich di Hitler.
Il fascismo è stato abbattuto ma purtroppo il Concordato è rimasto nell’art. 7 della Costituzione repubblicana, anche se non è parte integrante, ma solo menzionato.
La revisione Craxi-Casaroli del 1984 è stata una occasione mancata.
È scomparsa la definizione (apertamente anticostituzionale) di religione di Stato ma «riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano», è stato consolidato il ritorno della religione, elevata a fondamento dell’identità nazionale, nella sfera pubblica, legittimata anche dagli atei devoti in funzione di stabilizzazione sociale (vedi anche il convegno alla Casa della Cultura del 12 gennaio e la nota in fondo).
Il riconoscimento “morale” è stato accompagnato da misure molto materiali: è stata introdotta la possibilità di chiedere l’esenzione dall’ora di religione cattolica (IRC), che però è stata estesa anche alla scuola dell’infanzia, e sono state riconosciute (e finanziate aggirando la Costituzione) le scuole “paritarie”; è stato introdotto l’8×1000 e vari privilegi fiscali.
il Concordato non può essere sottoposto a referendum, ma è modificabile fino al recesso unilaterale (p.es. motivato dalle continue ingerenze politiche), che è una misura giuridicamente incerta ma non priva di argomenti e di precedenti.
Ma l’ostacolo, in realtà, è essenzialmente politico. Le forze politiche principali si articolano tra l’abile comunicazione di Bergoglio e i rosari di Salvini, ma tutte hanno abbandonato il supremo principio costituzionale della laicità per cui le religioni devono essere libere ma non di occupare la sfera pubblica.
L’11 febbraio è un giorno di lutto per la laicità, invece ogni anno i vertici delle istituzioni si recano in Vaticano per “festeggiare” la ricorrenza. C’è bisogno di una forte pressione popolare per cambiare questo atteggiamento oggi prevalente nei partiti politici, per abolire privilegi normativi ed economici (IRC, 8×1000, esenzioni IMU), per rilanciare la militanza laica e un moderno anticlericalismo contro la marea montante neoclericale.
NOTA
Legge 25 marzo 1985, n. 121
Ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.
Articolo 9
1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione. A tali scuole che ottengono la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e negli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l’esame di Stato.
2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
Le modalità di applicazione riguardo all’IRC sono indicate nel protocollo addizionale dell’accordo di revisione:
Dal Protocollo addizionale n. 5 (relativo all’art.9 dell’accordo di revisione del 1984)
a) L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicata al n. 2 è impartito – in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni – da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorità scolastica.
Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall’insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall’autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo;
b) con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:
• i programmi dell’insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;
• le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
• i criteri per la scelta dei libri di testo;
• i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.
c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari.
1929-02-11 Concordato – 1930-06-05 Legge n. 824 – 1984-02-18 revisione del Concordato e protocollo addizionale – 1985-03-25 Legge n. 121 – 1985-12-15 DPR n. 751 – 1990-06-23 DPR n. 202 – 1991-01-14 Corte Cost. sentenza n. 13 – 1992-06-22 Corte Cost. sentenza n. 290