Le Stanze del silenzio nelle carceri potrebbero svolgere una importante funzione, non solo per realizzare diritti costituzionalmente garantiti, ma anche per diminuire la tensione e migliorare il benessere sociosanitario dei detenuti nelle nostre carceri, gravate di molti problemi drammatici che ostacolano la realizzazione completa di questi diritti.
La Legge 354 del 1975 sull’Ordinamento penitenziario stabilisce che «I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto […]. Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l’assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti» (art.26,) e gli Istituti Penitenziari dovrebbero allestire idonei locali «per l’istruzione religiosa e le pratiche del culto, […] anche in assenza di ministri di culto» (art.58 c.5 reg.esec.), in consonanza con l’art 19 della Costituzione Italiana che garantisce il principio di libertà religiosa a tutti, atei compresi, anche se detenuti e stranieri.
Vedi l’articolo di di Alessandro Bonardi e di Mounia El Fasi pubblicato su Dialoghi Mediterranei, n. 64, novembre 2023, o scarica direttamente il pdf.